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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Spese su immobile in usufrutto: come si ripartono?


Come si distingue tra interventi sull’immobile oggetto di usufrutto a carico dell’usufruttario e a carico del nudo proprietario  ?

E’ tornata ad occuparsi della questione la Corte di Cassazione con Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22797 affermando  che, ai fini della distinzione è rilevante  il carattere  ordinario o straordinario dell’opera.

L’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa –  ha affermato la Corte – mentre competono al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.

La Cassazione  ha sostenuto che:

 a) gli articoli 1004 e 1005 del codice civile  – pur con diversa formulazione – facendo riferimento  il primo alla “manutenzione ordinaria” ed il secondo alle “riparazioni straordinarie” – operano una ripartizione delle  spese di manutenzione del bene tra nudo proprietario ed usufruttuario.

 b) Per distinguere tra interventi a carico dell’usufruttario e  a carico del nudo proprietario,  è rilevante  il carattere ordinario o straordinario dell’opera. Tenuto conto della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa (Cassazione civile sent. n. 22703/2015).

c) L’elencazione di cui all’articolo 1005 c.c.  non è tassativa con conseguente necessità di ricercare nella ratio della norma l’elemento determinante per qualificare la natura dell’opera cui si riferisce la spesa. Questo elemento si desume dal comma 2 della norma che evidenzia, da un lato, che la parte dell’immobile oggetto dell’intervento straordinario deve avere natura strutturale e, dall’altro, che l’intervento deve essere strumentale alla stabilita’ o al rinnovamento del bene o di parte di esso.  E’, pertanto, straordinaria l’opera che determina la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzata non alla semplice conservazione del bene, che è certamente a carico dell’usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetusta’.

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