Come si distingue tra interventi sull’immobile oggetto di usufrutto a carico dell’usufruttario e a carico del nudo proprietario ?
E’ tornata ad occuparsi della questione la Corte di Cassazione con Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22797 affermando che, ai fini della distinzione è rilevante il carattere ordinario o straordinario dell’opera.
L’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa – ha affermato la Corte – mentre competono al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa.
La Cassazione ha sostenuto che:
a) gli articoli 1004 e 1005 del codice civile – pur con diversa formulazione – facendo riferimento il primo alla “manutenzione ordinaria” ed il secondo alle “riparazioni straordinarie” – operano una ripartizione delle spese di manutenzione del bene tra nudo proprietario ed usufruttuario.
b) Per distinguere tra interventi a carico dell’usufruttario e a carico del nudo proprietario, è rilevante il carattere ordinario o straordinario dell’opera. Tenuto conto della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa (Cassazione civile sent. n. 22703/2015).
c) L’elencazione di cui all’articolo 1005 c.c. non è tassativa con conseguente necessità di ricercare nella ratio della norma l’elemento determinante per qualificare la natura dell’opera cui si riferisce la spesa. Questo elemento si desume dal comma 2 della norma che evidenzia, da un lato, che la parte dell’immobile oggetto dell’intervento straordinario deve avere natura strutturale e, dall’altro, che l’intervento deve essere strumentale alla stabilita’ o al rinnovamento del bene o di parte di esso. E’, pertanto, straordinaria l’opera che determina la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzata non alla semplice conservazione del bene, che è certamente a carico dell’usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetusta’.
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