La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 30 settembre 2019, n. 24222 è intervenuta sulla controversia tra un erede, nonchè nudo proprietario di un immobile di cui il de cuius aveva riservato per sè l'usufrutto, e i conduttori dell'immobile stesso, stabilendo che in caso di locazione conclusa dall'usufruttuario, poi deceduto, l’erede divenuto pieno proprietario non può neutralizzare con la propria condotta il fenomeno successorio, assumendo su di sé gli effetti giuridici sorti durante la vita dell’usufruttuario ed impedendone il trasferimento agli altri eredi.
L’art. 1602 c.c. fissa nel momento di acquisto del bene locato il subingresso dell’acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione, escludendo quindi che il trasferimento a titolo particolare del bene abbia effetto retroattivo e determinando la scissione del rapporto di locazione in due periodi distinti, rispetto ai quali il contratto spiega effetti nei confronti di chi, di volta in volta, riveste la qualifica di locatore.
Ne consegue che malgrado l’acquirente dell’immobile locato subentri nella totalità dei diritti ed obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto locatizio, dovrà considerarsi terzo rispetto a quei diritti ed obblighi sorti e già esauriti a favore e a carico delle parti originarie del rapporto fino al giorno dell’acquisto.
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