Sul punto è intervenuto l'Arbitro bancario finanziario (un organismo indipendente, sostenuto dalla Banca d'Italia, per la risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e banche) con la decisione n. 24360/2019, resa nota il 23 dicembre scorso, affidata al Collegio di Coordinamento vista la disparità di vedute sull'argomento.
L’ABF afferma che «il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi».
Il provvedimento precisa comunque che, presa conoscenza del decesso del correntista, «si apre, per la banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede». Si pone dunque la necessità di osservare comportamenti «ispirati a prudenza e a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell’eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione. La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all’esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l’erede ritenga non più utili».
Dall’altro lato, al successore è espressamente riconosciuto il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni (art. 119, comma 4, TUB), senza dimenticare che «è certamente onere degli eredi dare tempestiva notizia alla banca della morte del correntista».
E' bene ricordare che, in linea generale, per effetto del decesso di una persona, i suoi beni patrimoniali, sia le attività sia le eventuali passività, vengono trasferiti ai chiamati che accettano l’eredità. È inoltre necessario precisare che a seguito della morte del titolare del conto si estinguono automaticamente tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita. Di conseguenza, chiunque fosse stato delegato ad operare sul conto corrente non potrà più effettuare prelievi o altre operazioni sul conto stesso. Ecco perché alla morte del cliente la banca “congela” tutti i rapporti in essere, in modo tale che non possa essere effettuata alcuna transazione. Ad esempio, se dopo la morte dovessero pervenire dei bonifici a favore del defunto, la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario e solo in seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla massa ereditaria. Il “congelamento” dei rapporti in essere viene mantenuto fino a quando:
- viene stabilito con certezza quali saranno gli eredi del defunto;
- viene presentata una copia della dichiarazione di successione alla banca.
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