Con l'ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023 la Corte di Cassazione affronta il tema del mantenimento dei nipoti da parte dei nonni allorquando il genitore si renda inadempiente e irreperibile e la madre non sia in grado di provvedervi da sola.
Nel caso di specie il padre, inadempiente agli obblighi di mantenimento e anche condannato in sede penale ai sensi dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile, lasciava la completa gestione, sia economica che educativa, alla madre.
La madre, a sua volta, risultava priva di mezzi sufficienti a tale scopo, avendo reddito di poche centinaia di euro al mese.
La stessa, dopo aver esperito alcuni tentativi di azioni esecutive risultate però infruttuose contro il padre al fine di recuperare il dovuto, chiamava in causa i nonni paterni per chiedere il pagamento del mantenimento gravante sul figlio, ottenendo la condanna dei suddetti nonni.
Il caso arriva all'esame della Corte di Cassazione che ribadisce il principio di diritto già formulato in una pronuncia del 2018 e che di seguito si riporta
"l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria, rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli."
Pertanto, i nonni potranno essere chiamati a far fronte a detto obbligo dopo che siano valutate le seguenti circostanze:
- dato che in primis il genitore deve sopperire alle mancanze dell'altro genitore, deve dimostrare di non essere in grado, con le proprie risorse, all'adeguato mantenimento dei figli;
- deve poi dimostrare di aver tentato, senza riuscirci, il recupero coatto nei confronti dell'altro genitore;
- deve, infine, dimostrare che gli ascendenti, ai quali si domanda la partecipazione al mantenimento, siano dotati di adeguata capacità economica.
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