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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Assegno di mantenimento: può essere versato direttamente al figlio maggiorenne?


Con l'ordinanza n. 9700 del 13 aprile 2021 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno per il genitore obbligato al mantenimento di versare direttamente l'assegno al figlio maggiorenne non autosufficiente previo accordo con l'altro genitore.

Secondo l'arresto innanzi , il creditore della prestazione, così come indicato dal provvedimento di separazione, non può essere modificato dalle parti.

La possibilità per l’obbligato (ossia per il padre) di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione.

I genitori, quindi, non possono decidere che il padre versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché alla madre, senza un provvedimento giudiziale in tal senso. Per questo motivo, nonostante la dimostrazione dell’accordo intercorso tra le parti, è stata respinta l’opposizione al precetto formulata da un uomo contro la ex moglie. Quest’ultima gli aveva intimato il pagamento di oltre 22 mila euro a titolo di arretrati, somme che l’uomo aveva corrisposto direttamente al figlio maggiorenne e che ora dovrà versare nuovamente, questa volta alla madre.

Nello specifico, gli ermellini hanno statuito che

  • qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia modificato, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;

  • la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti, sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati;

  • il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento del figlio potrebbe, in teoria, indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'articolo 1188 c.c.: ma, da un lato, altro è l'indicazione di pagamento (la quale non muta la persona del creditore), ben altra cosa invece è la sostituzione del creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore;

  • nel caso in esame, l'odierno ricorrente risulta avere sempre dedotto una circostanza di fatto ben diversa, e cioè un vero e proprio accordo tra madre, padre e figlio in virtù del quale quest'ultimo sarebbe divenuto non già un mero adiectus, ma il vero e proprio creditore: accordo che, per quanto detto, non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.




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