Via libera al gratuito patrocinio anche nella cause di separazione consensuale: l'accesso dei coniugi al giudizio di omologazione in base a un accordo consensuale, infatti, non si ritiene determinare l'assenza di interessi configgenti.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 20545/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sull'istanza di una donna a cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale.
In sede di opposizione, il Tribunale confermava la revoca affermando che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi ex art. 76, comma 4, d.p.r. n. 115/2002.
Decisione ribaltata in sede di legittimità dove i giudici risolvono la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale.
Gli Ermellini evidenziano come l'art. 76 del d.p.r. n. 115/2002, al comma 2, disponga che, se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Al comma 4, invece, stabilisce che si deve considerare il solo reddito dell'istante "quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi".
In sostanza, occorre stabilire se il giudizio di separazione di cui all'art. 711 c.p.c. (che non ha ad oggetto diritti della personalità) rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
La Cassazione si è già pronunciata in passato sulla questione affermando l'esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. 30068/2017). Recentemente, la Suprema Corte ha esteso tale soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. 20385/2019). È stato ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale (accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente ex art. 711, secondo comma, c.p.c.) non comporta l'assenza di interessi configgenti. D'altro canto, si legge in sentenza, "gli esiti dell'iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell'accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale". Questo, infatti, pur costituendo un presupposto del procedimento, non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che potrebbe anche ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. art. 158, comma 2 c.c.), come potrebbe esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi. Tanto premesso, la Suprema Corte decide di accogliere il ricorso, con conseguente cassazione del provvedimento. Parola al giudice del rinvio.
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