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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Padre naturale che sparisce subito dopo il parto: condannato


La conoscenza del fatto di essere diventato padre - benché "naturale" - determina in sé l'obbligo di assistere e mantenere il figlio. Per cui il mancato sostentamento economico del minore fa scattare per il padre indifferente la responsabilità penale ex articolo 570 del Codice penale. e a nulla vale sostenere l'inesistenza di uno stato di bisogno materiale, cioè economico, in quanto lo stato di bisogno è in re ipsa determinato dalla minore età del figlio. Così la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 34643/2020, ha respinto il ricorso di un padre non coniugato che aveva pochi giorni dopo il parto della convivente fatto perdere le proprie tracce senza corrispondere alcunché a titolo di mantenimento del piccolo nato. La Corte respinge la lamentata violazione della norma penale (articolo 570 bis) che sanziona il coniuge che separato o divorziato manca di versare il mantenimento periodico. Il ricorrente non era stato infatti imputato per tale reato bensì per violazione degli obblighi di assistenza familiare.


Il ricorrente aveva anche tentato di far rilevare che nel periodo di inadempimento preso in considerazione dai giudici di merito si erano per lui determinate cattive condizioni economiche e di salute. La Cassazione risponde che risulta la valutazione da parte del tribunale e della Corte di appello in merito a tali circostanze riferibili però a un periodo successivo alla già manifestata condotta di omissioni di cure e mezzi verso la figlia. Il reato si era comunque già prodotto . E, aggiunge la Cassazione, il disinteresse manifestato dal padre naturale sin dai primi giorni seguenti al parto è sufficiente a dimostrare che il mancato sostentamento della prole nei periodi successivi connotati da dissesto patrimoniale e malattia sono solo la conferma di quanto non avesse mai avuto intenzione di provvedere al mantenimento della propria bambina.

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