Le Sezioni Unite civili della Cassazione, con sentenza n. 18672 dell’11 luglio 2019, hanno risolto una questione di massima di particolare importanza, riguardante l'istituto della garanzia per vizi nel contratto di compravendita.
Era stato chiesto di chiarire se fossero configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione prevista dall'articolo 1495, comma 3, c.c. del Codice civile, ai sensi degli artt. 2943 e segg. c.c., diversi dalla proposizione dell'azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi potessero inibire il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie.
La Seconda sezione, in proposito, aveva evidenziato l’esistenza, nella giurisprudenza della Corte, di due orientamenti contrastanti.
- Secondo un primo indirizzo, la prescrizione della garanzia per vizi, stabilita in un anno, verrebbe interrotta dalla manifestazione stragiudiziale al venditore della volontà, del compratore, di volerla esercitare, anche se poi il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
Ai fini interruttivi, così, non sarebbe necessaria la precisazione del tipo di tutela giudiziaria che il compratore intende richiedere né risulterebbe rilevante che egli riservi ad un momento successivo tale scelta.
- Per il diverso orientamento, per contro, la facoltà riconosciuta al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo avrebbe natura di diritto potestativo a fronte del quale la posizione del venditore sarebbe di mera soggezione.
Di conseguenza, il termine di prescrizione per l'esercizio di tali azioni potrebbe essere interrotto unicamente attraverso la domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora.
I giudici delle SS. UU. hanno ritenuto che la questione dovesse essere risolta accedendo all’interpretazione secondo cui la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla, benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela.
In definitiva, non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora - ovvero qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa del creditore all'adempimento - da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione.
La Cassazione ha così espresso uno specifico principio di diritto con cui ha precisato: “nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.”.
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