L'assicurazione sulla vita segue regole diverse rispetto a quelle della successione ereditaria, lo si evince chiaramente dall'articolo 1920 c.c. che, nel disciplinare l'assicurazione a favore di un terzo, stabilisce che, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
La designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, con la conseguenza che il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Il diritto al pagamento all'indennità non è acquistato a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio sulla base della promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al verificarsi dell'evento assicurato.
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Quando nella polizza sono stati designati quali beneficiari caso morte gli eredi legittimi dell'assicurato, tali soggetti rimangono precisamente identificabili alla data del decesso, anche in presenza di un testamento che attribuisca agli eredi testamentari il patrimonio relativo all'asse ereditario. Se nella polizza sono designati quali beneficiari caso morte gli eredi legittimi o testamentari, per il fatto che gli eredi testamentari vengono chiamati in causa, il testamento attribuisce il beneficio anche se non vi è un riferimento alla polizza. Quando ad essere designati sono una o più persone specifiche, sussiste la facoltà, ex articolo 1921 c.c., di revocare tale designazione, nominando un nuovo beneficiario, purché nel testamento il contraente faccia riferimento alla somma assicurata o alla polizza.
L'obbligazione di pagamento che grava sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario. Concretizzando il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos, la morte dell'assicurato conferisce effettività ad un diritto preesistente e non mortis causa. Il beneficiario è tale in virtù dell'accordo stipulato con l'assicuratore al momento della sottoscrizione della polizza vita e non già sulla base della partecipazione all'asse ereditario.
La somma corrisposta a seguito del decesso dell'assicurato non cade in successione, non è soggetta ad imposta di successione e non si computa per formare la quota per gli eredi e per calcolare se vi sia lesione di legittima. Gli eredi del contraente non possono rivalersi su questa somma per soddisfare i loro diritti: il beneficiario può essere tenuto solo a restituire ai legittimari, che risultassero lesi, l'ammontare dei premi pagati dal dante causa.
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