La notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia, relativa ad uncontribuente deceduto, può correttamente avvenire nei confronti degli eredi se questi non hanno effettuato la comunicazione di avvenuto decesso prevista dall’art. 65, comma 2, del Dpr 600/1973 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
E’ questo il principio oramai dominante nella giurisprudenza di Cassazione in materia di notifica della cartella di pagamento agli eredi (da ultima la sentenza n. 6386/2014 del 19 marzo scorso; in senso conforme sentenza n. 28192/2013, sentenza n. 26178/2013 e sentenza n. 17430/2013).
La notifica di atti aventi natura tributaria nei confronti degli eredi del contribuente, avvenuta presso l’ultimo domicilio fiscale conosciuto dagli uffici fiscali, deve ritenersi perfettamente valida al pari della notifica della cartella nei confronti di uno soltanto degli eredi. Al contrario, nel caso in cui gli eredi avessero provveduto alla suddetta comunicazione, la pretesa tributaria dovrà essere azionata direttamente nei loro confronti con notifica da effettuarsi presso il loro domicilio.
Ad orientare in tal senso gli ermellini concorrono sostanzialmente due principi: da un lato, quello sancito dall’art. 65 del Dpr 600/1973 in virtù del quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto impositivo si è formato in data antecedente rispetto alla morte del loro dante causa, facendone così derivare la legittimità della notifica “impersonale” anche se eseguita soltanto nei confronti di taluno degli eredi; dall’altro, il principio per cui la notifica collettiva e impersonale è posta dal legislatore a tutela degli interessi erariali.
Ne deriva che gli eredi, per evitare il meccanismo della notifica collettiva e “impersonale”, devono tempestivamente comunicare la morte del contribuente deceduto. Soltanto in questo caso, infatti, gli Uffici fiscali saranno costretti ad azionare le proprie pretese esclusivamente nei confronti degli eredi per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato in data antecedente rispetto all’evento morte.
Il meccanismo sancito dall’art. 65, tuttavia, deve essere escluso nelle ipotesi diintrasmissibilità dell’obbligazione agli eredi. E’ il caso delle sanzioni amministrative ex art. 8 del D. Lgs. 472/1997 nonché delle sanzioni penali.
In tutti gli altri casi, dunque, in assenza della comunicazione di avvenuto decesso da parte degli eredi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento (seppur formalmente “intestata” al de cuius) potrà essere legittimamente notificata presso l’ultimo domicilio conosciuto del contribuente defunto ovvero nei confronti anche soltanto di taluno degli eredi.
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