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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Affido condiviso: legittimo regime di visita rigido e limitato per uno dei genitori?

Nuova pronuncia della Corte di Cassazione in tema di affido condiviso dei figli. Con l’ordinanza n. 22219/2018, La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo che si era visto respingere la domanda di addebito della separazione alla ex moglie.

Con riguardo all'affidamento dei figli, in entrambi i gradi di giudizio, i giudici avevano disposto l'affidamento congiunto del minore con collocamento prevalente presso la madre, nonchè il diritto di visita del padre limitato ad un solo giorno a settimana.

 

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Da qui l’impugnazione della sentenza per cassazione da parte dell’ex marito. L’uomo lamentava, tra gli altri motivi, l’applicazione in sede di merito del regime di affido condiviso come se fosse un affido esclusivo, perciò ledendo il diritto della ragazza “a ricevere cure, educazione e istruzione con paritaria presenza di entrambi i genitori”.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.

Inoltre la Corte territoriale non ha disatteso i principi fondamentali in tema di affidamento che attengono alla tutela del superiore interesse morale e materiale del minore.

L’istruttoria aveva evidenziato le buone condizioni della bambina e, in presenza di un’elevata conflittualità tra genitori, i giudici hanno ritenuto di stabilire in maniera rigida tempi e modi di frequentazione fra padre e figlia, per limitare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a essere spettatrice dei loro conflitti.

La Corte d’appello non avrebbe violato quindi la norma di cui all’art. 337 ter c.c. secondo cui “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.




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