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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Acquisti in contanti: ricadono nella comunione dei beni?



La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26981/2018, ha chiarito che se il coniuge in regime di comunione legale acquista un bene utilizzando denaro di provenienza "non tracciabile", il bene acquistato è assoggettato al regime di comunione legale dei beni, anche se all'atto di acquisto interviene l'altro coniuge il quale dichiari di consentire l'esclusione di tale acquisto dal regime di comunione legale.

La Cassazione chiarisce cosa accade quanto l'acquisto avviene attraverso denaro di provenienza non tracciabile, non specificamente qualificabile come denaro personale del coniuge acquirente. L'effetto limitativo della comunione, infatti, si produce solo se i beni sono effettivamente personali.

 

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Gli Ermellini ritengono che in mancanza di tracciabilità, il bene ricada nella comunione legale anche laddove l'altro coniuge intervenuto abbia dichiarato l'appartenenza personale stante il denaro personale utilizzato. L'ordinanza richiama l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 22755/2009) secondo cui dalla stessa lettera dell'art. 179 c.c., comma 2 risulta peraltro che l'intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale. L'intervento adesivo del coniuge non acquirente può rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo quando assuma il significato di un'attestazione di fatti ed è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione. L'eventuale inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di una successiva azione di accertamento, pur nei limiti dell'efficacia probatoria che l'intervento adesivo avrà in concreto assunto. Ove la dichiarazione del coniuge non acquirente confermi un fatto riscontrabile (ad es. utilizzo di denaro proveniente dalla vendita di determinati beni personali) alla stessa potrebbe assegnarsi natura confessoria, ma ove si tratti di un mero generico asserto qualificatorio, si è al di fuori della dichiarazione a scopo confessorio.


Gli Ermellini, infine, affermano il seguente principio di diritto: l'art. 179, co. 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai «beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio». Il riferimento ai «beni sopraelencati», cioè quelli specificati alle lett. a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e). Significativo, infatti, che la norma parli di "scambio", non potendosi ipotizzare un tal fenomeno per il possesso del denaro tout court. Diversamente, infatti, lo scopo della norma, ovvero impedire elusioni del regime della comunione, assicurando, ad un tempo, l'esclusività dei beni che siano effettivamente personali, nel rispetto della griglia di ipotesi di cui alle lett. a) - c) del comma 2 dell'articolo in esame, resterebbe irrimediabilmente frustrato.


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