Nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario non è una causa di decadenza, come pure si è ritenuto in passato, ma impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva. Il beneficio della limitazione di responsabilità è, infatti, collegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario.
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Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29665/18 del 16 Novembre.
La Corte ha sostenuto, richiamando precedenti sentenze che hanno affrontato questo problema, che:
- nel caso di eredità devolute a maggiorenni ed a soggetti capaci, se, da un lato, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, che subentra perciò in “universum ius defuncti”, compresi i debiti del “de cuius” (Cass. n. 16739/2005), d’altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità “intra vires”. La limitazione è, infatti, condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 cod. civ.) non perché abbia perduto “ex post” il beneficio, ma per non averlo mai conseguito.
- Nel caso in cui l’accettazione con beneficio d’inventario è imposta come obbligatoria e necessitata, come è previsto per i minori e gli incapaci nonché per i soggetti di cui all’art. 473 c.c., questo principio subisce delle deroghe. Nel caso di minori, qualora il genitore esercente la potestà (ora responsabilità genitoriale) sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 cod. civ. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l’inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato. Questi, una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità; qualora non rinunci o non rediga l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.). Se l’inventario è stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 cit., ma in costanza della minore età del chiamato, è escluso che questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età. Pertanto, una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa in virtù del principio dell’irretrattabilità dell’accettazione ereditaria, la possibilità di una successiva rinuncia.
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