L’assicurazione RC auto è obbligatoria anche se l’auto è ferma in garage o in un terreno privato: a stabilirlo è la sentenza della Corte di Giustizia UE C-80/17 del 4 settembre 2018.
L’obbligo di assicurare l’auto non utilizzata si estende a tutti i proprietari di veicoli non ritirati dalla circolazione e, quindi, potenzialmente idonei ad essere utilizzati.
Gli Stati possono quindi stabilire che, in caso di incidente causato da un veicolo per il quale non sia stata stipulata una polizza RC Auto, l’organismo di indennizzo possa presentare ricorso non solo nei confronti di chi ha causato l’incidente ma anche verso il proprietario che non ha rispettato l’obbligo di assicurazione.
Quello stabilito dalla Corte di Giustizia UE è un principio che porterà a conseguenze dirette per le tasche dei tanti cittadini che possiedono un auto vecchia e non utilizzata.
Anche se l’auto è ferma l’assicurazione RC auto è obbligatoria, almeno fin quando non viene ritirata dalla circolazione.
Si pensi ai tanti contribuenti che hanno una macchina ferma in garage o nel proprio cortile: anche in questo caso vige l’obbligo di stipulare una polizza RC auto per il veicolo idoneo alla circolazione e immatricolato.
La sentenza della Corte di Giustizia UE arriva a seguito della vicenda che vede come protagonista una donna portoghese.
La donna, proprietaria di un veicolo inutilizzato fermo nel cortile di casa, è stata condannata a rimborsare con 437 mila euro l’Organismo di indennizzo a seguito di un incidente causato dal figlio dal quale è scaturito il decesso sia del guidatore che dei passeggeri con lui a bordo.
Questo perché sulla base di quanto stabilito dalla Sentenza, anche se l’auto era ferma risultava ancora immatricolata ed idonea alla circolazione e, pertanto, vigeva l’obbligo di stipula dell’assicurazione per la responsabilità civile.
La sentenza della Corte di Giustizia UE C-80/2017 pubblicata il 4 settembre 2018 chiarisce che nella nozione di veicolo ai fini assicurativi debba intendersi qualsiasi mezzo immatricolato e che “non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare”.
Pertanto, l’obbligo di stipula dell’RC auto non si interrompe soltanto nel caso in cui il veicolo sia immobilizzato su un terreno privato per volontà del proprietario. Il principio stabilito dalla sentenza mira a realizzare l’obiettivo di tutela per le vittime di incidenti stradali causati da autoveicoli e non ammette sconti per le auto ferme ma ancora idonee alla circolazione. È quindi legittimo che ciascuno Stato preveda delle leggi apposite che: “qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente.” In pratica, ogni Stato può stabilire una normativa che preveda per l’organismo interessato al risarcimento delle vittime di incidente la possibilità di ricorso non solo contro il responsabile dell’incidente ma anche contro il proprietario dell’auto non assicurata, anche in caso di estraneità dalla responsabilità civile dell’incidente.
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