Con la sentenza n. 10816/2019 e l'ordinanza n. 10819/2019 la Cassazione, rivoluzionando l'interpretazione delle norme assicurative sulle micro-lesioni precisa che la prova rigorosa delle stesse non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali.
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Ci sono patologie, infatti, che possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita medica.
Imporre sempre gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa imbrigliare la professione medica in automatismi e vincoli probatori, che si pongono in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute.
Con la sentenza n. 10816/2019 la Cassazione rigetta il motivo del ricorso relativo alla sussistenza obbligatoria dell'accertamento strumentale ai fini risarcitori del rachide cervicale per le seguenti ragioni:
- la Corte ha già precisato come, dalla lettura degli artt. 138, 139 e 32 (comma 3 quater) si deve evincere che l'accertamento medico-legale di tipo visivo e quello clinico strumentale non sono né subordinati uno all'altro né devono essere esperiti congiuntamente, quanto piuttosto utilizzati secondo le "leges artis" in quanto capaci di condurre a un'indagine obbiettiva delle lesioni e degli eventuali postumi residui;
- gli Ermellini hanno inoltre chiarito come stante la necessità di procedere ad un riscontro rigoroso dell'esistenza di patologie di lieve entità "l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza";
- per cui non si può affermare che una lesione di lieve entità non esiste solo perché non documentata dal referto per immagini "sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale."
La Cassazione anche in questo caso, con ordinanza n. 10819/2019 respinge il ricorso perché infondato, per le stesse ragioni della pronuncia precedente analizzata, precisando inoltre che:
- "Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale";
- infatti sono possibili casi in cui si può "giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista."
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