Su tutto il territorio nazionale sono stati sospesi, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva: è quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del Dl 23/2020. Si tratta di una sospensione che ha operato sia a favore del debitore principale che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.
Per le cambiali e i pagherò cambiari il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che il predetto periodo di sospensione, dal 9 marzo al 30 aprile, concerne i termini di scadenza relativi a soli titoli emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge, vale a dire fino all’8 aprile 2020. Per i titoli emessi, invece, a partire dal 9 aprile 2020, anche se presentino una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 29 aprile 2020) o decorra (si pensi, ad esempio, a una cambiale emessa il 15 aprile 2020 con scadenza “a un mese data”) nel periodo di sospensione, la norma che dispone la sospensione non trova applicazione.
Se, dunque, un protesto sia stato levato dopo il 9 marzo e fino all’8 aprile 2020 (periodo anteriore alla “copertura” recata dalla legislazione in commento), il protesto non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, ne deve essere disposta d’ufficio la cancellazione.
Discorso parzialmente diverso per gli assegni, i quali a differenza delle cambiali hanno scadenza sempre a vista. Dunque la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l’assegno, ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nell’ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini disposto dal dl 23/2020: pertanto il creditore può presentare senz’altro l’assegno che in qualunque tempo gli sia stato consegnato e pretenderne pagamento. se gli assegni presentati al pagamento nel periodo di sospensione sono stati emessi prima del 9 aprile 2020 si applica la sospensione dei termini per il protesto; se invece sono stati dopo il 9 aprile 2020 non opera la sospensione dei termini per il protesto. In altre parole, dato, dunque, che gli assegni non possono essere né emessi con post-datazione né essere emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), ne consegue che se l’assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei termini (dal 9 marzo al 30 aprile), esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione. Se, però, l'assegno (emesso prima del 9 aprile) viene presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto avente a oggetto l’assegno nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9, legge 386/1990): il termine per l’iscrizione del suo nominativo nell’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 9, comma 2, lettere a) e b); il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell’assegno (articolo 8, comma 2); il termine per la comunicazione nei suoi confronti (da parte della banca trattaria) della cosiddetta “revoca di sistema”, vale a dire la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi: articolo 9-bis, comma 2.
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