Con la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia in corso, il Consiglio dei Ministri ha approvato di recente un nuovo Decreto Legge (del 20 ottobre 2020, n. 129, in vigore dal 21 ottobre 2020), che prevede, tra le varie disposizioni, la sospensione di cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre 2020.
L’estensione dei termini di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal Decreto Agosto e ancor prima fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio, è una delle diverse misure adottate dal Governo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione del virus.
COSA VIENE SOSPESO?
La sospensione (e quindi la fine di essa) inlcude questi atti:
cartelle di pagamento;
avvisi di accertamento esecutivi;
avvisi di accertamento in materia doganale;
ingiunzioni degli enti territoriali;
nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali
È da sottolineare che i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosidetta “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Inoltre, per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione può essere richiesta una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.
Il citato Decreto Agosto NON è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”.
Resta ad oggi confermato il termine ultimo entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato al 10 dicembre 2020 ricordando anche che non sono più previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, poi, precisato che: “sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati”.
Quindi, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
A decorrere dal 1 gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.
Infine Per quanto riguarda i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
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