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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Stop a cartelle, esecuzioni e pignoramenti fino a Giugno


Divieto di notifica delle cartelle di pagamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Disco rosso all’attivazione di misure cautelari ed esecutive durante il medesimo periodo di tempo. Possibilità di rateizzare le cartelle in scadenza in pendenza della moratoria, con istanza da presentare entro giugno. Sono alcuni chiarimenti delle Faq di agenzia Entrate–Riscossion sull’articolo 68 del Dl 18/20 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 marzo).


In forza della modifica del decreto «cura Italia», sono senz’altro sospese tutte le rate delle dilazioni con l’agente della riscossione in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. Non rilevano né la natura dell’entrata (tributaria o non) né l’ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps, comuni eccetera). Sono incluse inoltre tanto le rateazioni derivanti da cartelle quanto quelle rivenienti dall’affidamento di accertamento esecutivi e avvisi di addebito.


Con il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015, inoltre, opera il divieto di notificare, neppure tramite pec, le cartelle di pagamento nel corso del periodo di sospensione.


Le Faq dell’Agenzia hanno inoltre precisato che la moratoria non riguarda solo le dilazioni in corso ma anche le procedure cautelari ed esecutive. Quindi l’agente della riscossione non può disporre l’iscrizione di fermi amministrativi dei veicoli e di ipoteche né promuovere pignoramenti, anche presso terzi. Ciò significa, in sostanza, che la moratoria riguarda tanto i piani di rientro in corso quanto gli importi scaduti all’8 marzo. Le ipoteche e i fermi già iscritti conservano validità sino all’estinzione del carico affidato. Nelle Faq nulla viene rilevato in merito alle procedure esecutive già avviate prima dell’8 marzo. Il riferimento è, in particolare, al pignoramento presso terzi, avente a oggetto ad esempio lo stipendio, il canone di locazione o il conto bancario. Si è tuttavia dell’opinione che anche queste procedure non dovrebbero proseguire. Per le cartelle già scadute, che pure secondo l’Agenzia ricadono nella sfera di operatività dellanuova disposizione, non esiste tecnicamente «un versamento in scadenza» nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio. Si ritiene pertanto che il blocco delle attività debba riguardare, in via generale, tutte le somme esigibili nel predetto arco temporale. Se così è, ma allo stato manca una conferma ufficiale, allora anche le attività esecutive in corso dovrebbero essere fermate. Allo scopo, occorrerebbe però che l’Ader comunicasse quanto prima in via ufficiale la moratoria allo scopo di avvertire il terzo pignorato di non provvedere alla trattenuta in capo al debitore affidato. Si pensi al pignoramento dello stipendio che non si sia esaurito con una sola trattenuta.


Gli importi sospesi devono essere versati in un’unica soluzione entro giugno. Le Faq rilevano in proposito che, in caso di cartella in scadenza nella fase di sospensione, si potrà chiedere comunque la dilazione, in base all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Si è tuttavia dell’opinione che la norma non impedisca di chiedere per la prima volta una dilazione per somme già scadute all’8 marzo. Ciò che non si può rateizzare a giugno sono solo le rate sospese non anche gli importi esigibili e mai rateizzati prima. Anche per gli affidamenti per i quali sono già scaduti i termini di pagamento, che non siano mai stati oggetto di piani di rientro, potrà essere presentata domanda di rateazione entro il prossimo mese di giugno.

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