La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45141/2019 si è pronunciata sul ricorso presentato da un uomo condannato a 10 mesi di reclusione per atti persecutori per aver offeso, minacciato e molestato, con condotte reiterate, una donna e i suoi familiari, mediante post pubblicati su un social network.
Il reato di stalking, ai sensi dell’art. 612 bis del codice penale, si concretizza proprio mediante il compimento di condotte reiterate, con cui l’autore cagiona alla parte offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona a lei legata, tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
In sede di merito, i Giudici avevano appurato lo stato di ansia e tensione in cui versava la vittima.
Un accertamento che non necessita di una perizia medica ma può essere autonomamente rilevato dal Collegio sulla base delle massime d’esperienza.
La giurisprudenza di legittimità, in tal senso, ha evidenziato che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori producano un effetto destabilizzante nella psiche della vittima e vadano ad incidere sul suo stile di vita e sulla sua serenità.
La prova del danno può essere ricavata dalle dichiarazioni della vittima, nonché dai suoi comportamenti successivi alla condotta dell’agente. Tali condotte, inoltre, devono essere valutate considerando la potenziale idoneità a causare l’evento, oltre che la loro essenza in concreto, in relazione al luogo ed al tempo in cui sono state in essere.
Nel caso esaminato la Cassazione ha appurato che il Giudice a quo aveva correttamente rilevato come la vittima fosse stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita. In particolare spesso ricorreva all’aiuto di amici per farsi accompagnare a casa. Aveva inoltre dovuto installare un blocco delle chiamate in entrata nel suo telefono e doveva continuamente giustificarsi, anche a lavoro, per le diffamazioni subite dall’imputato sui social network.
Da lì la decisione di respingere il ricorso confermando che la condotta dell’imputato configurava il reato di stalking in quanto idonea ad impedire alla vittima di condurre una vita normale.
Kommentare