top of page
Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Separazione e divorzio con unico atto: da oggi le novità della riforma Cartabia


Il provvedimento di riforma del processo civile (il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha apportato significative modifiche alla disciplina, anche processuale, riguardante il diritto di famiglia.

In particolare, le novità legislative della cd. “riforma Cartabia” hanno interessato la disciplina della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio contenuta nella Legge 1° dicembre 1970, n. 898, introducendo un nuovo rito che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le relative procedure.

Vediamo quali sono le novità più importanti.

  • Col nuovo rito della riforma Cartabia si può proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso: un solo procedimento, con unico rito davanti a un solo giudice.

  • Cambiano le regole: nei procedimenti per la crisi familiare gli atti introduttivi devono già contenere l'allegazione completa di fatti e mezzi di prova. E l'udienza di comparizione, convocata entro novanta giorni dal ricorso, può concludersi con la definizione dell'intera causa. In casi di emergenza il giudice adotta provvedimenti necessari nell'interesse dei figli, che in generale dovranno essere sempre ascoltati.

  • Per aiutare il magistrato a decidere su affido, collocamento e diritto di visita, mamma e papà devono tracciare un quadro delle attività quotidiane che impegnano i minori. E i due rischiano la sanzione se accettano, ma poi non rispettano, il piano genitoriale proposto dal giudice. Così come rischia di pagare un risarcimento la parte che mente sulle proprie condizioni economiche per risparmiare sull'assegno, quando c'è la richiesta di un contributo economico o in presenza di figli minori.

  • Atti completi. Addio alla struttura in due fasi, la prima davanti al presidente, la seconda dinanzi al giudice istruttore. Il procedimento è elastico: si modella sulla singola situazione. È introdotto con ricorso, mentre il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta in data anteriore all'udienza. Sui rapporti patrimoniali fra i genitori e il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne gli introduttivi devono essere, a pena di decadenza, completi di domande (anche riconvenzionali), eccezioni di parte e iniziative probatorie sui fatti costitutivi e su quelli che costituiscono eccezione.

  • È la residenza abituale del minore a radicare la competenza del giudice per territorio. E se non ci sono figli, conta la residenza del convenuto.

  • Definita la scansione della fase introduttiva: ricorso, comparsa di risposta, sequenza di memorie. Fra il tentativo di conciliazione e i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse di coniugi e figli s'inserisce l'invito del giudice a provare la mediazione familiare. E se dopo l'udienza di comparizione il processo deve proseguire per le domande accessorie, può essere emessa una sentenza parziale sullo status delle persone. Gli atti introduttivi con l'allegazione dei fatti e dei mezzi di prova dovrebbero consentire al giudice di emettere alla prima udienza provvedimenti provvisori completi, evitando richieste di modifica. Possibili riaperture per nuovi accertamenti istruttori. Oltre alla denuncia dei redditi, le parti dovranno depositare i documenti che attestano la proprietà di immobili, veicoli, quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Nel piano genitoriale la coppia descrive al giudice le frequentazioni e gli impegni del minore, vacanze comprese.

  • Infine la novità del cumulo: si può proporre la domanda di scioglimento del matrimonio negli atti introduttivi del procedimento di separazione oppure può scattare la riunione dei due giudizi, per consentire che l'intera istruttoria realizzata in un procedimento sia trasfusa nell'altro. Due i requisiti di procedibilità per la domanda di divorzio: passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e cessazione ininterrotta della convivenza.

留言


bottom of page