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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

SCUOLA: I GENITORI HANNO IL DIRITTO DI VISIONARE I COMPITI IN CLASSE DEI FIGLI

I genitori possono richiedere al liceo le copie dei compiti in classe svolti dai propri figli minori e delle relative annotazioni. La struttura dovrà provvedere a rilasciarle entro 7 giorni. Lo ha stabilito il TAR del Lazio con la sentenza n. 6849/2018 accogliendo il ricorso presentato da una madre ai sensi della legge n. 241/1990.Il Giudice amministrativo ha riconosciuto che i genitori hanno un interesse qualificato all’accesso agli atti che riguardano il percorso scolastico dei figli. Tale diritto, inoltre, va riconosciuto anche al genitore separato, ancorché non affidatario. In tal senso non è necessaria alcuna autorizzazione del giudice civile competente ad adottare i provvedimenti sui figli.

Non può, dunque, negarsi la spettanza di un interesse qualificato all'accesso, giuridicamente rilevante e più ampio dell'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto pacifico "che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell'attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi". La pretesa di un genitore a ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, rammentano i giudici amministrativi, è funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, così da constatare quali possano essere le lacune culturali e predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico. Anche al genitore separato, anche se non affidatario dei figli, deve essere riconosciuto il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli e ciò anche in assenza di un'autorizzazione o un altro atto di assenso da parte del giudice competente in sede di adozione di provvedimenti riguardanti i figli. La stessa veste di genitore legittima, infatti, a esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata. L'esclusione del diritto di accesso è ammessa, al massimo, per quanto riguarda "procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi". Ma non è questo il caso degli scrutini degli studenti che non consistono in una selezione a merito comparativo, bensì in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni. Neppure, concludono i giudici, l'accesso ai compiti e alle relative annotazioni della figlia minore può essere negato in quanto "preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", circostanza che non ricorre nel caso in esame. La scuola viene dunque condannata a fornire alla madre i compiti richiesti.


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