Come funziona la rottamazione ter delle cartelle 2019? Con l’approvazione in via definitiva del Decreto Crescita, è arrivata l’ufficialità della riapertura dei termini per fare domanda. Analizziamo di seguito le regole per l’accesso alla pace fiscale.
Partiamo dalle ultime novità sulla pace fiscale: il 31 luglio 2019 è stata fissata la nuova scadenza per fare domanda di rottamazione ter, volontà espressa dal Governo e inserita nel testo del Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019.
La nuova scadenza consentirà a più contribuenti di aderire alla rottamazione ter, ma non cambiano le regole generali per la definizione agevolata delle cartelle.
La definizione agevolata, ricordiamo, rientra tra le novità della pace fiscaleintrodotte con il Decreto Legge n. 119/2018.
L’articolo 3 del DL n. 119/2018 disciplina le regole su ammessi, esclusi e cartelle che potranno essere chiuse grazie alla nuova rottamazione ter pagando l’importo netto del debito senza sanzioni e interessi.
La scadenza per fare domanda di rottamazione ter con il modulo DA-2018 era fissata al 30 aprile 2019: è questo il termine entro il quale era necessario comunicare la volontà di aderire alla definizione agevolata delle cartelle. Ora è arrivata la riapertura fino al 31 luglio 2019.
Oltre alla scadenza, un’ulteriore novità è rappresentata dal numero massimo di rate, che saranno 17 per i nuovi ammessi alla pace fiscale.
I contribuenti ammessi che invece hanno fatto domanda entro il mese di aprile potranno pagare il debito maturato, al netto di sanzioni ed interessi, in un massimo di 18 rate spalmate in cinque anni, con la prima scadenza fissata al 31 luglio 2019 e l’ultima al 30 novembre 2023.
Potranno scegliere di aderire alla nuova definizione agevolata prevista dalla pace fiscale i contribuenti con cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 che non rientrano nel saldo e stralcio previsto per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro.
Possono beneficiare dei vantaggi della nuova rottamazione anche i contribuenti che hanno aderito alle due precedenti definizioni agevolate, e anche in caso di mancato pagamento delle rate scadute entro lo scorso 7 dicembre. In questo caso il numero di rate si riduce a 10.
Facciamo di seguito il punto su come funziona la rottamazione ter 2019, regole e cartelle ammesse alla definizione agevolata e come fare domandaentro la nuova scadenza del 31 luglio 2019.
Rottamazione ter: come funziona la definizione agevolata delle cartelle 2019
La nuova rottamazione ter delle cartelle Equitalia introdotta dall’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 prevede regole simili a quelle delle due precedenti definizioni agevolate (DL 193/2016 e DL 148/2017).
Al contribuente che presenterà domanda verrà concessa la possibilità di pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora.
Le rottamazione delle cartelle 2019, parte del più ampio progetto di pace fiscale che riguarderà anche le controversie tributarie, prevede tuttavia alcuni vantaggi per i debitori, che potranno pagare con rate fino a cinque anni e beneficeranno della riduzione dell’interessi sulla rateizzazione, pari allo 0,3% a fronte dell’ordinario 4,5%.
Sono queste due delle novità e dei vantaggi previsti dal DL fiscale 2019, alle quali va ad aggiungersi la possibilità di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.
Inoltre, con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute le procedure concorsuali avviate prima dell’adesione alla rottamazione saranno estinte.
Rottamazione ter cartelle 2019: ecco debiti ammessi ed esclusi
Il decreto legge fiscale prevede che siano ammessi alla rottamazione ter 2019 delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione (Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Di tali somme sarà necessario pagare l’importo del debito e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con lo stralcio delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Ricordiamo che accanto alla rottamazione ter, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica. In tal caso, e qualora il valore del modello ISEE presentato sia inferiore a 20.000 euro, ad essere cancellati non saranno soltanto interessi e sanzioni, ma anche una parte della quota capitale del debito.
Il saldo e stralcio insomma è di gran lunga conveniente, ma è subordinato alla prova dei requisiti di reddito. In caso di superamento del limite di 20.000 euro, la domanda sarà trasformata in automatico in rottamazione ter.
La rottamazione riguarderà anche bollo auto, superbollo e multe, con le stesse regole previste per tutte le altre cartelle.
La possibilità di fare domanda di rottamazione delle cartelle sarà rivolta anche ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
Rottamazione ampia anche per i contribuenti residenti in uno dei comuni colpiti dai terremoti del Centro Italia verificatisi tra il 2016 e il 2017 relativamente alle cartelle affidata fino al 31 dicembre 2017.
Esclusi dalla nuova rottamazione delle cartelle (sulla base dell’impostazione definita dalle precedenti definizioni agevolate) i debiti:
delle risorse proprie dell’Unione europea (lett. a); dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b);dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c);delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d);delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).
La rottamazione riguarderà anche le cartelle relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni dovute per legge.
Rottamazione cartelle 2019 anche agli esclusi dalle precedenti definizioni agevolate
I vantaggi della rottamazione delle cartelle 2019 riguardano anche i debitori che hanno aderito alla precedente definizione agevolata a prescindere dal fatto che entro il 7 dicembre 2018 sia stato effettuato il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.
La novità è stata introdotta dal Decreto Semplificazioni 2019, che ha riaperto la rottamazione ter anche ai contribuenti precedentemente esclusi. In questo caso tuttavia cambiano le scadenze per il pagamento delle rate (in merito approfondiremo di seguito).
Ammessi alla nuova rottamazione saranno anche i soggetti che non hanno pagato tutte le rate della prima definizione agevolata dei ruoli (articolo 6 del DL n. 193/2016), nonché coloro che dopo aver aderito alla rottamazione introdotta dall’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.
Scadenza rate rottamazione ter 2019
È il numero di rate concesso e la riduzione degli interessi dovuti sulla rateizzazione a dare maggior appeal alla nuova rottamazione delle cartelle 2019.
Gli importi dovuti da chi ha presentato domanda, al netto di sanzioni e interessi di mora, dovranno essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in un massimo di diciotto consecutive spalmate in cinque anni.
La prima rata dovrà essere pagata il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023.
La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.
Diverse invece le scadenze per chi non aveva saldato le rate di precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018. In tal caso il pagamento dovrà essere effettuato in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo.
Ecco le nuove scadenze previste:
prima rata con scadenza 31 luglio 2019;seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Ancora, saranno diverse le scadenze per chi presenterà domanda entro il 31 luglio 2019, possibilità concessa ai contribuenti con il DL Crescita.
La prima rata, in tal caso, dovrà essere versata entro il 30 novembre, e si potrà rateizzare il debito residuo in un massimo di 17 tranche di pagamento.
Domanda rottamazione ter, scadenza il 30 aprile. Riapertura al 31 luglio 2019
La domanda per accedere alla rottamazione ter entro il 31 luglio deve essere presentata utilizzando il modulo DA-2018-R aggiornato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il contribuente, come per la domanda inviata entro la scadenza del 30 aprile 2019 deve indicare il numero delle rate prescelto per il pagamento dilazionato, assumendosi inoltre l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola delle rate, la rottamazione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute. L’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.
Regole che valgono per i vecchi e nuovi ammessi alla pace fiscale, ovvero a chi presenta domanda entro il prossimo 31 luglio 2019.
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