La modificazione delle condizioni è il provvedimento che viene emesso dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi separati qualora le condizioni di cui al verbale di separazione consensuale o contenute nella sentenza in caso di separazione giudiziale siano mutate.
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Presupposto dunque perché possa essere proposta la domanda di modificazione delle condizioni di separazione è che si sia verificato un mutamento delle condizioni esistenti e considerate al momento dell’omologazione, della pronuncia di separazione o dell’accordo raggiunto con la negoziazione assistita.
Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli: questo si verifica, per esempio, in caso di ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento.
Ancora da sottolineare è il fatto che non ha alcuna rilevanza l’espressa rinuncia alla modifica delle condizioni, essendo tale atto privo di efficacia dal momento che la possibilità di revisione è direttamente accordata dalla legge, sempre che sussistano determinati motivi.
La domanda diretta ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli va proposta al Tribunale competente (quello che ha già pronunciato sulla separazione) che provvede in Camera di Consiglio (modalità particolare con cui si procede alla determinazione della controversia caratterizzata dalla brevità del rito che comporta una possibilità di difesa delle parti più ridotta) con ricorso che può essere proposto da uno solo dei coniugi o da entrambi. In quest’ultima ipotesi essi possono concordare sulle modifiche da apportare o possono, pur condividendo la stessa necessità, essere spinti da motivi diversi o prospettare diverse soluzioni. Nel procedimento così instaurato è obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero, pena nullità dello stesso: tutti gli atti, anche quelli istruttori (le prove, i documenti, se vi sono) devono essergli comunicati in modo che possa formulare per iscritto le sue conclusioni.
Qualora si proceda all’attività istruttoria, le parti possono produrre non solo documentazione idonea a dimostrare il fondamento della loro pretesa o le ragioni valide a contrastarla, ma anche dedurre delle prove, la cui ammissibilità sarà valutata dal Tribunale. Tenuto conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, questo tipo di procedimento assume natura contenziosa (i coniugi sono in lite tra loro e non riescono a raggiungere alcun accordo), le parti possono produrre, qualora lo ritengano necessario, una comparsa per analizzare le risultanze del procedimento.
Il Tribunale provvede con decreto alla richiesta di modifica delle condizioni della separazione, il cui contenuto varia a seconda che la domanda miri ad ottenere la modifica dei provvedimenti concernenti i coniugi o quelli relativi alla prole. Nel valutare il mutamento della situazione dei coniugi con riguardo alle loro esigenze o al mantenimento od affidamento dei figli, il Tribunale deve attenersi ai principi e ai criteri di valutazione con riguardo alla pronuncia di separazione. La pronuncia di revisione, come già anticipato, può essere richiesta anche quando i precedenti accordi erano posti a base di una separazione consensuale omologata nel caso in cui la situazione economica dei coniugi o quella relativa all’affidamento ed al mantenimento della prole sia mutata rispetto a quella considerata al momento dell’omologa. In quest’ultimo caso, se i coniugi sono d’accordo sulle opportunità di modifica e sui termini dell’accordo, le parti dovranno limitarsi a chiedere l’omologazione al Tribunale (in pratica si chiede al giudice di validare, controllare e rendere efficace l’accordo dei coniugi). Nell’ipotesi in cui il mutamento della situazione economica subisca un’ulteriore variazione in corso di causa (in un momento cioè successivo alla proposizione della domanda) si prenderà in considerazione tale aspetto dal momento in cui si è verificata la variazione delle condizioni. Contro il decreto che pronuncia sulla richiesta di modificazione delle condizioni è ammesso reclamo alla Corte d’Appello proposto con ricorso entro dieci giorni dalla notificazione del decreto stesso. È possibile anche impugnare il decreto emesso dalla Corte d’Appello tramite ricorso in Cassazione.
I coniugi possono concordare una modifica delle loro condizioni di separazione tramite una procedura facoltativa alternativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. La novità consiste nella possibilità di trovare un accordo per risolvere la controversia in via amichevole, grazie all’assistenza di avvocati (almeno uno per parte). L’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni:
se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi;
se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. (Il procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del nulla osta o dell’autorizzazione è esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto per ciascun grado di giudizio su richiesta di attività giurisdizionali delle parti interessate. Allo stesso modo è esente il procedimento davanti al Presidente del Tribunale).
Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione, è possibile richiedere assistenza legale allo studio anche attraverso l'apposita sezione relativa alle consulenze.
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