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Imprese e professionisti senza PEC (o non rinnovata): scattano le sanzioni


L’articolo 37 del Decreto Legge semplificazione, approvato dal consiglio dei ministri in data 7 luglio 2020, fra le tante misure contenute, prevede sanzioni pesantissime per i professionisti che non comunicano la propria pec al proprio albo di appartenenza o al registro delle imorese.

Il provvedimento, si legge all’interno del Decreto Legge Semplificazione, intende “favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale”.

L’obbligo, in realtà, ara già stato imposto da una normativa non recentissima, la quale, però, non prevedeva sanzione alcuna.


IMPRESE

Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale e già iscritte al Registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, oppure pur avendolo dichiarato sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il domicilio digitale/PEC diventa prerequisito necessario per svolgere l’attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.

È prevista una sanzione amministrativa per le società e per le imprese individuali che non ottemperano, che fa venir meno il precedente sistema che prevedeva, in caso di mancata comunicazione della Pec al RI, la sola “sospensione” delle pratiche al Registro imprese.

Pertanto, ora, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).

Ne deriva che gli importi delle sanzioni per ciascuno soggetto obbligato possono variare da:

  • un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni);

  • da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) .

Se durante la vita dell’impresa il domicilio digitale diventa inattivo, il conservatore del Registro delle imprese cancella d’ufficio l’indirizzo, previa diffida, e procede con l’applicazione della sanzione e con l’assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo operativo.


PROFESSIONISTI

Per i professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo pec al rispettivo ordine di appartenenza per prima cosa si introduce l'obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'ordine commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.


La scadenza per le aziende e i professionisti entro cui poter comunicare o rendere attivo l’indirizzo PEC, evitando di incombere in sanzioni, è il 1 ottobre 2020.


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