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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Abbandono di rifiuti: è responsabile anche il proprietario del fondo?


Il proprietario del fondo può essere sanzionato per l'abbandono di rifiuti sulla sua proprietà? In teoria la risposta potrebbe essere affermativa.

Ai sensi del Codice dell'Ambiente, il Sindaco dell'amministrazione comunale nel cui territorio si verificano episodi di abbandono incontrollato di rifiuti può sanzionare chiunque commetta queste violazioni, i quali ne rispondono in solido con il proprietario del fondo (e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) qualora tale violazione gli sia imputabile per dolo o colpa grave, "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo". L'articolo in questione, però, esclude qualsivoglia responsabilità di natura oggettiva (c.d. di posizione) a carico del proprietario del fondo: per sanzionarlo, è necessario che l'amministrazione comunale dimostri circostanze di fatto obiettivamente sintomatiche del dolo o della colpa.

 

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Il potere sanzionatorio del Sindaco non può valere neppure se in ordinanza si contesta una pretesa responsabilità per culpa in vigilando, ossia la mancata attivazione di interventi preventivi atti a scongiurare e/o limitare il pericolo. A maggior ragione se il proprietario del fondo, anche a seguito di precedenti sanzioni, si sia adoperato per scoraggiare il pericolo di abbandono di rifiuti ad opera di terzi con l'apposizione di cartelli e con la recinzione mediante nastro segnaletico.

D'altro canto il Sindaco non può legittimamente pretendere la prestazione di cautele ulteriori e più onerose, soprattutto quando il fondo ha un'estensione molto elevata. In altre parole, il dovere di diligenza che grava sul titolare o sul gestore del fondo, non può di certo trasformarsi in una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area, pur in presenza di appositi cartelli e mezzi preclusivi all'accesso, e di abbandonare i rifiuti.

A confermare questo sempre più delineato orientamento giurisprudenziale è la sentenza n. 383/2019 del TAR Campania - Sez. di Salerno.

Il caso riguardava dei proprietari di un fondo oggetto di ripetuti sversamenti ad opera di terzi.

Il Tribunale Amministrativo ha censurato il deficit istruttorio e motivazionale dell'ordinanza sanzionatoria ex art. 192 d.lgs. 152/2006, in quanto l'ente non aveva dimostrato adeguatamente la colpa dei proprietari.

In altri termini, non è possibile utilizzare come parametro formale quello della responsabilità presunta e oggettiva, visto che la norma espressamente lo vieta; a maggior ragione quando viene negata la possibilità di partecipare attivamente alla stessa istruttoria amministrativa e ai sopralluoghi volti ad accertare la prospettata situazione di abbandono dei rifiuti.


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