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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Gratuito patrocinio: nuovi limiti di reddito


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nel provvedimento, viene disposto che l'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002) che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio, è aggiornato ad euro 11.746,68.

Potrà, quindi, essere ammesso al patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.


Si tratta di una cifra che è più alta rispetto al precedente valore fissato dal decreto emanato il 16 gennaio 2018 che, invece, era pari a euro 11.493,82.

L’adeguamento è effettuato, ai sensi dell’art. 77 del menzionato TU, ogni due anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente

In tale ultimo biennio, è risultata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,022. Da qui il nuovo importo.


Come noto, il gratuito patrocinio è istituto che garantisce ai non abbienti l'assistenza legale gratuita, con costi interamente a carico dello Stato, sia per quanto riguarda i compensi degli avvocati che per le spese di giusta, ma solo in presenza di una serie di requisiti, tra cui rientrare in una fascia di reddito che non deve essere superiore a una determinata soglia.


In particolare, a disciplinare le condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio è l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (cfr. d.P.R. n. 115/2002) che fissa, tra l'altro, la summenzionata soglia reddituale da rispettare per poter essere ammessi.

Il successivo art. 77 del citato testo unico, in aggiunta, prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.




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