top of page
Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Emergenza COVID 19: ecco il modulo per richiedere la sospensione del mutuo


È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.


A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Attenzione: si tratta delle rate maturate dopo il 17 Marzo, ossia successive l'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Il MEF ha chiarito che possono proporre richiesta di sospensione anche le micro, piccole e medie imprese.

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

  • è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione (mentre il restante 50% degli interessi dovrà essere corrisposto dagli intestatari del mutuo alla fine del periodo, spalmato sulla somma restante).

Per accedere alla sospensione delle rate, è necessario che l’immobile sul quale grava il mutuo sia dichiarato prima casa, che non abbia un valore superiore ai 250.000 euro e che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. 

È consentito chiedere la sospensione anche se si è già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché lo stesso ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.


Le rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dovranno essere versate in seguito dal mutuatario, al termine di quel periodo e a partire dalla quota capitale, secondo i nuovi tassi di interesse. Il piano di ammortamento si allungherà così di un periodo pari a quello della sospensione.

Va da sé che la maggiore convenienza a sospendere il pagamento delle rate del mutuo sarà per i mutui di vecchia data, perché quando si è avanti nel piano di ammortamento buona parte degli interessi sono stati già corrisposti e le rate saranno costituite prevalentemente da una quota capitale.


Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.


Il modulo per richiedere la sospensione del mutuo è scaricabile a questo link:

Comments


bottom of page