Con la sentenza n. 21501/2018 la Corte di Cassazione conferma il principio in base al quale per la tutela dei diritti reali la reintegra in forma specifica è sempre possibile, salvo diversa richiesta da parte del danneggiato.
Questo vuol dire, tra l'altro che, in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal Codice civile o dalle norme contenute in regolamenti edilizi comunali o in altri strumenti urbanistici, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete, oltre ad una eventuale tutela risarcitoria per il danno subito, una tutela cosiddetta “in forma specifica”, finalizzata cioè al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito. Chi ha subito la violazione può dunque richiedere ed ottenere la rimozione/demolizione o l’arretramento dell’opera costruita in violazione delle distanze minime. Una volta richiesta la riduzione in pristino, però, il proprietario non potrà più richiedere il risarcimento danni, se non per i danni causati dall’opera illegittima prima della sua demolizione o del suo arretramento. Si precisa che l’unico soggetto che può proporre la domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali è il proprietario dell’immobile, rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo confinante sia inferiore a quella legale.
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