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Immagine del redattoreStudio Legale Meleleo

Cartella esattoriale notificata via PEC: valida o nulla?


Di recente sono sempre più frequenti le notifiche su Pec di cartelle e di avvisi dell'agente della riscossione e la domanda principale verte sulla validità o meno di tali atti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sulla scorta di quanto già deciso da altre commissioni tributarie, ha stabilito con la sentenza 3790/4 del 12/04/18 che

 

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la notifica via PEC della cartella esattoriale in formato “.pdf” non ha nessun valore se priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Spiegano i giudici della CTP di Napoli che, diversamente dalla notifica della cartella con estensione “.p7m” che rappresenta la busta crittografata contenente al suo interno il documento originale, il formato “.pdf” non produce l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica inidonea a garantire, da un lato l’identificabilità del suo autore e, dall’altro, la sua integrità e immodificabilità. Nel caso di specie è dunque nulla la notifica della cartella, eseguita telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato “.pdf”, priva di sottoscrizione digitale e mancante di attestazione di conformità all’originale.


Nella sentenza sopra citata veniva deciso il caso di un contribuente che proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto l’omesso versamento della Tassa Automobilistica per l’anno 2011 deducendo la nullità della notifica della cartella in quanto effettuata in assenza di attestazione di conformità all’originale in formato .pdf con posta elettronica certificata nonché l’inesistenza e/o la nullità della notifica dei necessari atti prodromici e, dunque, la conseguente prescrizione del credito, concludendo per l’annullamento, previa sospensiva, della suddetta cartella con condanna alle spese.


La commissione ha accolto il ricorso. A parere dei Giudici, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha prodotto prova alcuna della autenticità e conformità del documento in formato .pdf trasmesso a mezzo posta elettronica certificata ed oggetto della notifica.

Il file inoltrato mediante posta elettronica certificata non costituisce altro che una copia per immagine su supporto informatico del documento nativo sicché in difetto di certificazione di conformità non può aversi certezza della corrispondenza del suddetto al documento originale.

Diversamente dal documento informatico “nativo”, la copia per immagine su supporto informatico di un originale informatico anche sottoscritto digitalmente necessita dell’attestazione di conformità all’originale per produrre gli stessi effetti del documento da cui è tratta.

In altri termini copia analogica di documento informatico sottoscritto anche con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, potrà spiegare gli stessi effetti dell’originale solo se sia attestata da parte di un pubblico ufficiale la conformità all’originale.

Pertanto un atto, inviato mediante strumenti telematici, per poter validamente assolvere gli effetti che si propone, deve essere firmato digitalmente con firma qualificata o digitale se inviato in originale, ovvero, se inviato in copia per immagine, pur se firmato digitalmente con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, dovrà essere validato con certificazione di conformità all’originale.

Occhio, dunque, ai formati dei file che sono stati allegati e alla presenza dell'attestazione di conformità.

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