Con la circolare 14 /E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto Bonus Affitto previsto dal cosiddetto decreto rilancio.
A differenza del bonus “affitti botteghe ed altre attività commerciali” inserito nel decreto “Cura Italia”, nel nuovo provvedimento non si fa alcuna mansione alla categoria catastale oggetto di bonus.
In via di principio, dunque, il bonus affitti spetta anche a chi paga un canone di locazione su un immobile non commerciale, ma attenzione: si parla sempre di “uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Bonus Affitti
Il Bonus affitti è un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite iva che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per questi soggetti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il canone di locazione sarà pari al 40%.
Attenzione, lo sconto è esclusivamente retroattivo, ciò significa che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna prima aver pagato per intero i canoni e solo in secondo luogo richiedere il bonus.
Il Bonus è valido a prescindere dalla categoria catastale
Come detto in precedenza, l’uso dell’immobile in locazione deve essere esclusivamente “destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Gli immobili oggetto di locazione indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:
industriale;
commerciale;
artigianale;
agricola;
di interesse turistico.
La circolare dell’Ade precisa, inoltre, che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. In questo caso “il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione”. “Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; infatti, in tale ipotesi, il credito di imposta non potrà essere riconosciuto con riferimento ai canoni relativi all’immobile ad uso promiscuo, ma solo con riferimento all’immobile adibito ad attività professionale in via esclusiva”.
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