In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione V-3 civile, con l'ordinanza 6 marzo 2019, n. 6562.
La Suprema Corte ha dunque chiarito su chi grava, in tema di contratti di somministrazione, l’onus probandi, allorché vi sia contestazione in ordine alla rilevazione dei consumi mediante contatore.
Con ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo di impugnazione, un uomo ha censurato la sentenza della Corte di appello di Perugia - emessa in accoglimento dell’appello proposto avverso la società fornitrice del contatore - che aveva erroneamente ritenuto avvenuta la dimostrazione, da parte della società medesima, delle cessioni di gas riferite alle fatture prodotte in giudizio, essendo stata comprovata la continuità della fornitura di gas in relazione al periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture.
Il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e/o 5, una violazione dell’art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, per avere la Corte di appello omesso di rilevare la necessità della dimostrazione, da parte della società, al fine di comprovare adeguatamente il credito da essa vantato, della corretta funzionalità del contatore relativo all’impianto di distribuzione del gas, non essendo sufficiente a tale scopo la prova, già fornita nel precedente grado di merito, della sola circostanza che la fornitura dei gas fosse ancora in corso all’atto dell’emissione delle fatture o del rilevamento dei consumi. Atteso ciò, la pretesa creditoria della società avrebbe dovuto essere rigettata.
La Corte Suprema, richiamando l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ha accolto il ricorso spiegando autorevolmente come in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Quanto verificatosi nel corso del precedente grado di giudizio, invero, ha chiarito la Corte, costituiva una sostanziale inversione dell’onere probatorio imposto al creditore di prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo il giudice di appello accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l’avvenuta dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell’impianto di erogazione del gas, a fronte della corrispondente contestazione del fruitore rivolta a negare l’esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio.
Infatti, in tema di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
In conclusione, alla luce del dictum della Corte di cassazione, da un lato, graverà sulla società somministrante, in caso di contestazione, l’onere di provare la funzionalità del contatore e, dall’altro, costituirà onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
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