Primi effetti dello “stralcio” delle cartelle fino a mille euro previsto dalla “pace fiscale”. Con una sentenza dell'11 Novembre scorso il Giudice di Pace di Afragola, infatti, ha dichiarato la “cessata materia del contendere” in merito a due cartelle esattoriali di 150 e 163 euro, emesse in virtù di due contravvenzioni stradali.
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Il Giudice di Pace, nella motivazione della sentenza precisa che la ratio di detta disposizione è di porre fine definitivamente – con lo stralcio dei debiti sotto ai mille euro – ai contenziosi risalenti nel tempo e di importo esiguo. Importi che non sono stati riscossi tempestivamente. Ora, poiché il decreto n. 119/2018, anche se non ancora convertito, ha comunque forza di legge, lo stesso può essere applicato.
Pertanto, afferma il giudice, il credito è immediatamente inesigibile, ma la cancellazione effettiva avverrà a fine anno.
L'art. 4, secondo comma, del suddetto decreto afferma che:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”
Alla luce di quanto esposto, in assenza di una disposizione che regoli “le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto”, è valido il principio secondo cui il giudizio, se ne vengono meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.
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